Ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa anche il contribuente che non ha ottenuto entro i termini di legge (18 mesi) il trasferimento della residenza, pur avendone già fatto istanza.
L’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, (deve essere) valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede.
Infatti in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della "prima casa", previsti dall’art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall’art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici.
April 11, 2011